Ti trovi qui

Home

INPGI

Mercoledì 28 Maggio 2014

INPGI (Gestione principale) - Le origini e la struttura attuale
All’odierno INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) si è pervenuti attraverso un processo evolutivo graduale, principalmente in tre fasi.  
La prima fase risale all’emanazione della legge 20/dicembre/1951, numero 1564 (nota come Legge Rubinacci) attraverso la quale fu riconosciuto all’Inpgi il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti. Il nuovo Ente acquisì inoltre la natura giuridica di “Ente di diritto pubblico”. 
Un ulteriore e più completo assetto riguardante l’ordinamento fu assicurato dalla legge 9/novembre/1955, n. 1122, con la quale il Parlamento provvide a definire i soggetti assicurati, la retribuzione imponibile, le sanzioni applicabili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi dovuti, i poteri ispettivi conferiti ai funzionari della vigilanza. 
Ma la definitiva organizzazione giuridica dell’Ente risale a poco meno di 14 anni fa, al giugno 1994, allorché, grazie all’impegno della Federazione della Stampa e del nostro Ordine nazionale, (d’intesa con gli Organi direttivi e gli Ordini professionali di molte altre categorie) si ottenne dal Governo in carica l’emanazione del decreto legislativo 509/94.   Tale decreto stabilì nuove e precise disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di una serie di Enti (e l’Inpgi era fra questi) che assunsero la natura di “Fondazione”. Fondazioni con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, pur continuando ad essere obbligate – nell’interesse e a garanzia degli iscritti – ad un attento controllo statale, in relazione alla natura pubblica delle funzioni da esse svolte. 
Da allora l’Inpgi, nonché tutti gli Enti previdenziali professionali compresi nel decreto legislativo 509/94, continuano ad essere Enti sostitutivi (così come a suo tempo sancito dalla legge 1564 del ’51) soggetti al nuovo ordinamento che ha conferito agli Enti privatizzati autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Autonomia, però, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 2 del decreto 509/94. 
Da tutto ciò deriva un’autonomia opportunamente sottoposta (nell’interesse degli iscritti e dello Stato) al costante controllo dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, ai quali è demandata la verifica che ogni decisione (la quale resta comunque di stretta competenza degli Organi amministrativi dell’Istituto) sia   coerente con le indicazioni risultanti dal bilancio corrente e – soprattutto- dal bilancio tecnico attuariale che consente, quest’ultimo, di potere avere attendibili indicazioni sulla evoluzione futura della situazione economica dell’Ente. Tali controlli, e la continua sorveglianza dei ministeri del Lavoro e dell’Economia sugli atti dell’Inpgi, e di tutti gli Enti privatizzati, rivestono un duplice rilevante scopo: garanzia nei confronti dei giornalisti iscritti ai nuovi Enti-Fondazione, nonché garanzia nei confronti dello Stato italiano, che non può ovviamente correre il rischio di trovarsi a dover intervenire economicamente in favore degli iscritti ad un’Ente privatizzato i cui amministratori abbiano compiuto azioni imprudenti o dissennate. 
L’autonomia gestionale riconosciuta (sotto controllo ministeriale) all’Inpgi e alle altre Casse privatizzate è stata ulteriormente esplicitata e rafforzata con la legge 140 del 28 maggio 1997, la quale ha disposto che tali Enti possano “adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio o di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale

Organi dell’Inpgi (Presidente; Consiglio generale; Consiglio di amministrazione; Collegio sindacale) 
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione e rimane in carica quattro anni. Può essere eletto consecutivamente soltanto per due mandati. Ha la rappresentanza legale dell’Inpgi, convoca e presiede il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione, e il Comitato amministratore della Gestione separata (Inpgi 2). Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni degli Organi di amministrazione, firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l’Istituto. 
Dall’aprile 2008 Presidente dell’Inpgi è il collega Andrea Camporese, giornalista veneto della Rai, che ha svolto un lavoro unanimemente apprezzato, tanto da essere eletto dopo pochi mesi anche Presidente dell’Adepp, l’Associazione che raccoglie tutte le Casse previdenziali professionali d’Italia (architetti, medici, psicologi, avvocati, eccetera) le quali, come l’Inpgi, hanno ottenuto la privatizzazione in forza del decreto legislativo 509/94. 
Nell’aprile 2012, scaduto il quadriennio di attività, i giornalisti italiani iscritti all’Istituto hanno proceduto, secondo quanto previsto dallo statuto, a nuove elezioni e hanno eletto, il nuovo Consiglio d’amministrazione e il nuovo Presidente, confermando per un altro mandato nella massima carica il collega Andrea Camporese. 

Consiglio generale
 
Il Consiglio generale è composto da:
= 47 rappresentanti dei giornalisti attivi, eletti su base circoscrizionale (ad ogni Circoscrizione regionale lo statuto assegna il numero massimo da eleggere). = 9 rappresentanti di giornalisti titolari di pensione diretta, eletti su base nazionale = 1 rappresentante designato dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana) che di norma è il Segretario nazionale) = 2 rappresentanti designati dalla Fieg (Federazione italiana editori giornali) = 2 componenti eletti dal Comitato amministratore della Gestione separata (Inpgi 2). 
Del Consiglio generale fanno inoltre parte, a titolo consultivo, 1 rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti, 1 rappresentante della Casagit, 1 rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio. 
Il Consiglio generale dura in carica quattro anni, e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 
Tra le funzioni del Cg spicca quella che gli affida il compito di eleggere i 10 consiglieri di amministrazione scelti fra i propri componenti elettivi, nonché quella di stabilire le linee programmatiche  e di indirizzo generale dell’Istituto per il conseguimento degli scopi statutari. Il Consiglio generale ha inoltre il compito di valutare le decisioni adottate dal Cda esprimendo il proprio motivato parere sulla gestione, di ratificare i bilanci preventivo e consuntivo, nonché di deliberare le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di amministrazione.  Consiglio di amministrazione
Il Cda è composto da 16 membri, tutti con voto deliberante:
= 10 eletti dal Consiglio generale fra i propri componenti elettivi, di cui almeno 1 scelto fra i giornalisti titolari di pensione diretta; = 2 rappresentanti degli editori di quotidiani e periodici, che sono designati dalla Fieg (Federazione editori giornali)  =1 giornalista designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana, Organizzazione sindacale nazionale dei giornalisti = 1 rappresentante designato dal Ministero del Lavoro =1 rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri = 1 rappresentante designato dal Comitato amministratore della Gestione separata Inpgi 2), il quale ha voto deliberativo, tranne che in materia di contributi e prestazioni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato  Collegio Sindacale 

Le funzioni di controllo sull’attività degli Organi di amministrazione dell’Inpgi sono esercitate dal Collegio sindacale, composto da 7 membri:

= 1 Sindaco designato dal Ministero del Lavoro in funzione di Presidente
= 1 Sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
= 1 Sindaco designato dal Ministero dell’economia
= 3 Sindaci eletti tra i giornalisti in attività di servizio o pensionati
= 1 Rappresentante eletto tra gli iscritti alla Gestione separata 
Il Collegio dura in carica per lo stesso tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministratore ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. 
Il controllo del Collegio sindacale investe soltanto la legittimità degli atti, essendo rimesso l’apprezzamento di merito alla competenza del Consiglio di amministrazione. 

I CONTROLLORI ESTERNI 
La vigilanza dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia
 
La privatizzazione ha indubbiamente reso più snella la gestione, assoggettando al controllo dei Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) soltanto gli atti riguardanti: - i contributi e la previdenza - le modifiche allo Statuto - i regolamenti - i bilanci tecnici 
Al riguardo, invece, dei bilanci preventivo e consuntivo i predetti Dicasteri possono formulare motivati rilievi in assenza dei quali – decorsi 60 giorni dalla data di ricezione per i consuntivi, e di trenta per i preventivi, i documenti contabili si intendono approvati. 
La vigilanza investe sia la legittimità che il merito degli atti sottoposti ad approvazione.  
La Corte dei Conti 
L’Inpgi (come tutti gli Enti privatizzati) è sottoposto anche al controllo della Corte dei Conti. Controllo che l’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 509/94 definisce “generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia” dell’azione amministrativa degli Enti. E infine, ulteriore vigilanza è esercitata dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (Bicamerale). La Commissione in questione esercita un controllo “politico” sulla gestione, mediante l’esame dei bilanci preventivo, consuntivo e tecnico-attuariale. Dei tre, il bilancio tecnico attuariale costituisce lo strumento che dà indicazioni sulla tenuta del sistema previdenziale, non soltanto sul medio, ma anche sul lungo periodo. Tali informazioni sono valutate anche dalla Commissione parlamentare, che riferisce annualmente al Parlamento sull’esito degli accertamenti. 
Per i giornalisti vige l’obbligo di iscrizione all’Inpgi. 
Per definire l’obbligatorietà di iscrizione all’Inpgi, anche quando il giornalista non presti la sua opera intellettuale in un quotidiano, in un periodico o in una emittente radio-televisiva, il nostro Ente previdenziale, con il concorso del suo Ufficio legale e la collaborazione di giuristi esterni, si è sempre riferito a quanto elaborato dalla giurisprudenza. Ed in particolare alle numerose sentenze di Cassazione le quali hanno più volte ribadito che “per attività giornalistica si deve intendere l’attività contraddistinta dall’elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie attraverso ogni organo di informazione, e non soltanto operando in aziende editrici di quotidiani, periodici agenzie d’informazione o emittenti radio o televisive”.  
In tal modo l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento dell’obbligatoria iscrizione all’Inpgi anche di quei giornalisti che esercitino la professione con carattere subordinato presso la Pubblica Amministrazione. Il riconoscimento ufficiale intervenne il 24/9/2003, con una nota del Ministero del Lavoro che dichiarò ufficialmente il diritto dell’Inpgi a considerare propri iscritti quei colleghi, che fino ad allora erano stati dirottati all’Inpdap o all’Inps.
La misura dei contributi e la differenza tra Inpgi e Inps 
Attualmente la contribuzione dovuta all’Inpgi per ogni rapporto di lavoro giornalistico è pari al 32,83% della retribuzione imponibile mentre sale al 36.69 % all’Inps, con una differenza, quindi, del 3,86 per cento. Queste le percentuali in dettaglio (in neretto l’aliquota Inps). 
IVS (assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, dovuta dall’azienda e dal dipendente) 29,97 % - 33,00 %; Disoccupazione: 1,61% - 1,61%; Cigs e/o ammort. Sociali 0,60 % - 0,90%; TFR 0,30% - 0,20%; Mobilità 0,30% - 0,30%; Assegni familiari 0,05 % - 0,68%. TOTALE: Contribuzione percentuale all’Inpgi 32,83 %, all’Inps 36,69 per cento. Nel 2014 infine l’aliquota IVS a carico delle aziende editoriali aumenterà, in seguito ad un accordo raggiunto con la Fieg, di un punto percentuale.


L’attività ispettiva dell’INPGI
 
L’Istituto di previdenza dei giornalisti dispone di un settore di Vigilanza il quale conta attualmente diciotto ispettori i quali hanno il compito di accertare il rispetto delle norme sul lavoro da parte delle aziende sottoposte a verifica. In base alla legge tali funzionari durante l’ispezione possono accedere liberamente a tutti i locali, acquisire informazioni dai dipendenti, dalle rappresentanze sindacali e da qualsiasi altro soggetto informato di fatti e circostanze riguardanti i rapporti di lavoro. Hanno quindi il diritto di esaminare la documentazione aziendale obbligatoria (anche quella contabile) che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni previdenziali a carico dell’Istituto. Questa possibilità è stata spesso vista con ostilità da parte delle aziende editoriali. Infatti, allorchè l’Istituto, il 7 giugno 2001, adottò un regime sanzionatorio coerente con i parametri stabiliti per la generalità degli Enti previdenziali, la Fieg ed alcune aziende editoriali impugnarono il provvedimento con il quale il ministero del Lavoro aveva approvato la decisione dell’Istituto. Il ricorso non fu però accolto dal Consiglio di Stato e successivamente respinto anche dalla Corte di Cassazione.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE SEPARATA PER IL LAVORO AUTONOMO INPGI 2 
La nascita della nuova Gestione per il lavoro autonomo deriva da quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 103/96. In base alle disposizioni che vi sono contenute il 27 marzo 1996 l’Ordine nazionale dei giornalisti deliberò di affidare all’Inpgi la gestione della previdenza obbligatoria dei giornalisti autonomi. Con immediatezza, agli inizi di maggio, l’Inpgi deliberò il proprio assenso all’inclusione nell’Ente dei giornalisti che esercitano attività di libera professione; istituì una Gestione separata per la nuova categoria; apportò al proprio statuto le modifiche necessarie a garantire alla nuova categoria professionale un’adeguata rappresentanza nei propri Organismi e approvò il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata. Tutti gli atti furono trasmessi ai ministeri del Lavoro e del Tesoro che li restituirono, con l’approvazione, il successivo 21 maggio. Nasceva così la Gestione previdenziale separata dell’Inpgi per il lavoro autonomo. Entrambe le due forme assicurative operano comunque in assoluta autonomia gestionale e finanziaria. 

Gli Organi amministrativi e di controllo 
L’Inpgi 2 si avvale di un proprio Organo statutario denominato Comitato amministratore, che è composto da nove membri: il Presidente dell’Istituto che lo presiede; il Vice Presidente vicario dell’Istituto; cinque rappresentanti eletti tra i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti alla Gestione separata; i rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e della Presidenza del Consiglio. Il Comitato amministratore designa due suoi rappresentanti nel Consiglio generale dell’Inpgi principale (i due consiglieri hanno voto deliberativo, tranne che per l’elezione del Consiglio di amministrazione) nonchè un rappresentante nel Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, tranne che in materia di bilancio tecnico della gestione principale, e in materia di contributi e   prestazioni degli iscritti all’Inpgi 1. Sono eletti infine un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente. Il primo entra a far parte del Collegio dei sindaci dell’Inpgi principale. 

INPGI 2  Chi non è obbligato alla contribuzione 
Non sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata i giornalisti che:

  • non svolgono attività giornalistica in forma autonoma
  • svolgono attività giornalistica gratuitamente
  • svolgono attività autonoma diversa da quella giornalistica, i cui redditi sono quindi assoggettabili a contribuzione presso altro Ente previdenziale
  • hanno compiuto 65 anni di età
  • interrompono, anche temporaneamente, l’attività giornalistica autonoma

Chi è obbligato alla contribuzione 
Sono tenuti al versamento dei contributi i giornalisti che:
(1) svolgono la libera professione e sono quindi tenuti all’apertura della partita Iva e all’emissione di fattura per ogni singola prestazione
(2) i giornalisti che rendono prestazioni occasionali senza obbligo di emissione di fattura
(3) i giornalisti che cedono agli editori i diritti di utilizzazione economica delle opere di ingegno, ovvero, per la redazione di articoli o servizi, percepiscono compensi con cessione di diritti di autore. Il rapporto è caratterizzato da atto scritto tra le parti ed il compenso non è soggetto ad Iva.
(4) I giornalisti che svolgono attività professionale all’interno di Studi associati.
(5) i giornalisti che svolgono attività autonoma sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. L’attività presuppone il rapporto continuativo con uno o più committenti l’esecuzione di specifiche prestazioni predeterminate in sede di accordo iniziale e non suscettibili di modifica in corso d’opera, con riferimento alle quali è riservata al giornalista ampia libertà organizzativa circa le modalità di esecuzione, fermo restando ovviamente l’obbligo di fornire il servizio giornalistico alla scadenza stabilita. In tal caso il giornalista non è tenuto all’apertura della partita Iva né all’emissione di fattura, ma è il committente che rilascia apposita certificazione dei compensi corrisposti. La collaborazione è compatibile con altre attività e può, quindi, non essere la principale fonte di reddito. La collaborazione coordinata e continuativa, infatti, è di solito posta in essere dal giornalista pubblicista, il quale svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercita altre professioni o impieghi.
Nei primi quattro casi appena descritti la contribuzione dovuta è pari al 12 per cento del compenso: 10 per cento a carico del giornalista e 2 per cento a carico del committente. La legge prevede che sia il prestatore d’opera a riscuotere dal committente la somma relativa al 2 per cento e a trasmetterla all’Ente previdenziale assieme al 10 per cento di propria competenza.
Nel quinto caso invece (collaborazione coordinata e continuativa) la contribuzione complessiva dovuta è pari al 26 per cento per quanto riguarda l’assicurazione previdenziale, più lo 0,72 per cento a copertura di contributi per maternità e assicurazione malattia.
I due terzi dell’onere economico sono a carico del committente e il residuo è a carico del giornalista

Recenti novità normative
Il 30 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha approvato il nuovo testo del Regolamento della Gestione separata predisposto dal Cda dell’Inpgi. Numerose e positive le novità riguardanti sia aspetti normativi che previdenziali.
Qui di seguito le più interessanti per colleghe e colleghi.

a) Possibilità per i giornalisti che al raggiungimento del 66mo anno di età non abbiano maturato un diritto autonomo a pensione (almeno 20 anni di contributi), di optare per la pensione supplementare o, in alternativa, per una prestazione una tantum di importo pari ai contributi soggettivi versati, rivalutati e maggiorati degli interessi legali;
b) Facoltà per i giornalisti co.co.co. di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente e di intervenuta prescrizione;
c) Istituzione di una indennità minima di maternità per le giornaliste che pratichino la libera professione.
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio di corrispondenza Inpgi di Venezia (San Polo 2162) oppure consultando il sito www.Inpgi.it

La creazione della previdenza per il lavoro autonomo, nonché quindi la costituzione, dell’Inpgi 2 (derivata da un provvedimento legislativo) prevede l’obbligo di iscrizione per quei colleghi la cui attività professionale autonoma sia compresa dalla legge dello Stato tra quelle obbligate all’iscrizione e alla corresponsione dei contributi. Se l’Inpgi, in qualità di Ente gestore, avesse omesso - o omettesse - a questo riguardo la sorveglianza, sarebbe stato e sarebbe passibile di spiacevoli e pesanti censure da parte degli Organi ministeriali vigilanti. Ciò non è stato a volte compreso da alcuni colleghi di cui ai precedenti punti (1), (2), (3) e (4) tenuti a farsi direttamente carico della contribuzione pari al 10 per cento delle somme percepite, i quali nell’Inpgi 2 hanno visto un ostile esattore, allorchè sono stati richiamati all’obbligo dell’iscrizione e alla corresponsione dei contributi. Pur comprendendo che nel motivo di questa reazione ha pesato spesso la modestia della retribuzione percepita dagli interessati, l’Inpgi non ha potuto evitare di ricordare ciò che la legge – confermata nei passaggi più delicati dalle competenti autorità ministeriali – stabilisce. E non ha potuto, né può, omettere il richiamo al rispetto delle regole, se queste regole vengono ribadite, con argomentazioni giuridiche, dallo stesso Ministero vigilante. Se lo facesse potrebbe essere accusato di omissione d’atti d’ufficio ed incorrere in pesanti sanzioni, oltre che vedere appannato il credito che con fatica ha unanimemente conquistato.

Quote Albo 2024

Fino al 31 gennaio 2024
Professionisti e Pubblicisti 120 € [pensionati anzianità (dopo i 67 anni), vecchiaia o invalidità 60 €]
Praticanti e Giornalisti Stranieri 120 €
Iscritti Elenco Speciale 190 €
Autocertificazione Pensionati
Ordine giornalisti del Veneto
- C/C Bancario Crédit Agricole FriulAdria IBAN IT84D0623002045000015123784
- PagoPA (istruzioni)
Dal 1 febbraio più mora e spese

Le testate venete

SCARICA