Lunedì 12 Marzo 2018
La legge stabilisce la vessatorietà di talune clausole, specificamente indicate, che i professionisti possono richiedere all’Autorità Giudiziaria di dichiarare nulle entro 24 mesi dalla firma del contratto – pur mantenendo la validità complessiva del contratto di lavoro.
Tra le varie clausole che possono ritenersi vessatorie vi sono quelle che prevedono l’anticipazione delle spese delle controversie a carico esclusivo del professionista, la dilatazione dei tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la possibilità di modificare il contratto unilateralmente da parte del committente, l’imposizione di una rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione.
ANTITRUST
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con una segnalazione inviata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha espresso un giudizio negativo sull'equo compenso entrato in vigore il 6 dicembre 2017, sostenendo che reintroduce di fatto i minimi tariffari, costituendo perciò “una grave restrizione della concorrenza”.
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