Pubblicando atti coperti da divieto si rischia la condanna al risarcimento

Mercoledì 09 Dicembre 2015

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Giro di vite della Cassazione sulla pubblicazione degli atti che non sono coperti dal segreto. La Terza sezione civile, sentenza 838/2015, accogliendo in parte il ricorso presentato da Fedele Confalonieri nei confronti della Rcs Quotidiani, ha stabilito che "fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall'art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale".

Piazza Cavour ha spiegato che "va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione giacché tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto". Su questo aspetto si dovrà ripronunciare la Corte d'appello di Milano cui la Cassazione ha rinviato il caso.

A sollecitare l'intervento di piazza Cavour, il presidente di Mediaset Confalonieri che chiedeva il risarcimento dei danni patiti - a suo dire - a causa "del contenuto diffamatorio di tre articoli apparsi sul 'Corriere della Sera' il 23 e il 26 febbraio e il 2 marzo 2005, in cui si faceva riferimento all'inchiesta della Procura milanese sui fondi neri del gruppo Mediaset. La richiesta risarcitoria è stata bocciata sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello di Milano (agosto 2010).

La Cassazione ha spiegato, dunque, che c'è "divieto assoluto di pubblicazione anche parziale o per riassunto degli atti coperti dal segreto istruttorio o anche solo del loro contenuto e che "il divieto è esteso"alla pubblicazione anche parziale, agli atti non più coperti dal segreto ma relativi ad un procedimento ancora in corso, pur facendo salva la possibilità della pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto".

La Suprema Corte ha insistito sul fatto che "quanto al dato quantitativo, non si riviene nella norma alcuna deroga che consenta la trascrizione di brani di limitata estensione, né può ritenersi - come fa la Corte di merito - che le citazioni testuali di alcuni atti fossero, nel caso, consentite per il fatto che non estendevano la conoscenza del lettore oltre il limite del contenuto degli atti stessi ed erano, comunque, funzionali alla migliore comprensione della vicenda". Accolti i primi due motivi di ricorso di Confalonieri, la Suprema Corte ha bocciato gli altri, rinviando alla Corte d'appello di Milano.
(fonte: Guida al Diritto)