Registrazione Testate in Tribunale e Roc

Martedì 09 Gennaio 2018

Stampa

 

L'obbligo di registrazione delle testate giornalistiche presso il Tribunale è stabilita dall'articolo 5 della Legge 47 del 1948 (legge sulla Stampa).

 


Il Tribunale è quello competente territorialmente rispetto al luogo di pubblicazione. 

La cancelleria a cui rivolgersi è la "Volontaria giurisdizione", presso il Tribunale civile.


La registrazione in Tribunale va effettuata preliminarmente alla pubblicazione.

 

Ogni Tribunale ha un modulo specifico per la presentazione della domanda, es.:

 

Belluno

http://www.tribunale.belluno.giustizia.it/doc/modulistica/Registro%20stampa/Moduli%20iscrizione%20giornali%20e%20periodici.pdf

 

Padova

http://www.tribunale.padova.giustizia.it/it/Content/Index/13262

 

Rovigo

http://www.tribunale.rovigo.it/it/Content/Index/27334

 

Treviso

https://www.tribunale.treviso.giustizia.it/doc/modulistica/Richiesta_Iscrizione_Registro_Stampa.pd

 

Venezia

https://www.tribunale.venezia.giustizia.it/articoli.php?nome=modulistica&id_articolo=156

 

Verona

http://www.tribunale.verona.giustizia.it/it/Content/Index/15072

Vicenza

http://www.tribunale.vicenza.giustizia.it/it/Content/Index/44384

 



Per quanto riguarda le testate onlinel'art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012 ha introdotto la seguente novità: “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.” Resta ferma la necessità dell’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo professionale dei giornalisti.


Quanto al
Roc - Registro unico degli operatori di comunicazione, è stato introdotto dalla legge istitutiva dell'Agcom, l'Autorità per le garanzie nella comunicazione (Legge 247 del 31 luglio 1997) e la sua tenuta è competenza dell'Agcom a cui possono essere rivolti tutti i relativi quesiti.

Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

Informazioni dettagliate sul sito Agcom:


https://www.agcom.it/registro-degli-operatori-di-comunicazione

https://www.agcom.it/soggetti-tenuti-all-iscrizione-e-obblighi-di-comunicazione