Privacy, cosa cambia con il regolamento europeo

Martedì 05 Giugno 2018

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Dal 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il cui testo integrale può essere consultato al seguente indirizzo: 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando

Entro il prossimo agosto è atteso, da parte del Governo, un decreto che disciplini gli aspetti del Regolamento che sono lasciati alla determinazione dei singoli Stati e che soprattutto provveda all'adeguamento della normativa nazionale – primo tra tutti il vigente Codice della Privacy - alle nuove disposizioni europee che, comunque, in caso di conflitto, prevalgono.

 

 

Le principali novità di carattere generale (a cui devono adeguarsi tutti i cittadini, gli enti, le aziende, ecc) sono le seguenti:

 

 

• l'introduzione del principio di responsabilizzazione da parte di chi gestisce dati (accountability);

 

 

• l'istituzione del registro dei trattamenti;

 

 

• la possibile designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - Data Protection Officer - DPO)

 

 

• la notifica di eventuali data breach (ad esempio avvenute perdite o violazioni di dati).

 

 

Sul fronte dei diritti, le novità introdotte dal Regolamento europeo consistono in un rafforzato diritto all’accesso.: i dati devono essere accessibili e, se del caso, rettificati o cancellati

Altra novità è il diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di riutilizzare i propri dati oggetto di trattamento e, se richiesto, gli devono essere quindi forniti in formato strutturato e di uso comune, leggibile da dispositivi automatici e soprattutto interoperabile. 

 

Il Regolamento europeo introduce il cd. diritto all'oblio, o diritto alla cancellazione dei propri dati, diritto diverso e che va certamente oltre la semplice facoltà di deindicizzazione dei propri dati dai motori di ricerca. Il diritto all'oblio consiste nell’eliminazione totale dei propri dati in determinate situazioni (quando, ad esempio non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, quando sono stati raccolti in modo illecito o quando l'utente era minore). Rilevante il fatto che la richiesta inoltrata al primo titolare del trattamento obbliga quest’ultimo a trasmetterla a tutti coloro che utilizzano o hanno utilizzato i dati successivamente e suo tramite.

 

 



 

 

ATTIVITA' GIORNALISTICA, PER ORA NESSUNA NOVITA'

 

 

Il Regolamento europeo prevede espressamente, comunque, che il diritto all'oblio non si applichi se il trattamento è necessario "per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione" (quindi al trattamento per finalità giornalistiche), "per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica", "a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici" e in sede giudiziaria.

 

In ambito giornalistico resta dunque valido il Testo unico dei doveri del giornalista (in vigore dal 19 febbraio del 2016) che, in tema di Tutela dell'identità personale e del diritto all'oblio (articolo 3) stabilisce che il giornalista:

  1. rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
  2. nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

http://www.odg.it/content/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista

 

 

 

 

 

L’art. 85 del Regolamento (Trattamento e libertà d’espressione e di informazione), letto alla luce del “Considerando 153”, ribadisce la particolarità del trattamento effettuato per finalità giornalistiche, giustificando le molte esenzioni e deroghe rispetto alla norma generale, onde garantire il corretto svolgimento del diritto costituzionalmente garantito della libertà di informazione e manifestazione del pensiero.

 

Anche le modifiche che lo Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" (reperibile qui http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1067310.pdf), dovrebbe apportare al Codice della Privacy, non sembrano determinare alcuna modifica rilevante per l’ambito giornalistico (artt.136-139), almeno nell’immediatezza, ricalcando di fatto il contenuto della normativa previgente.

 

La norma di riferimento per i giornalisti resta quindi sempre il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, allegato al Testo Unico dei doveri del giornalista, che per ora rimane immodificato.

 

http://77.81.236.91/content/allegato-1-codice-deontologico-relativo-al-trattamento-dei-dati-personali-nell%E2%80%

 

 

99esercizio-del

 

 

COMUNICATI STAMPA

Per quanto riguarda l'invio di comunicati stampa, secondo l'interpretazione prevalente si ritiene che anche questa attività, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e finalità, goda di tutte le deroghe previste dalla normativa per l'attività giornalistica (chi non gradisce di ricevere un comunicato stampa può comunicarlo all’indirizzo evidenziato nel comunicato stesso).

 

 

“LIBERATORIE”

 

Nessuna novità anche in relazione alle cosiddette "liberatorie": rimane in vigore per il giornalista l’obbligo di rendere l’informativa semplificata, ovvero di dichiarare le proprie generalità, la professione di giornalista e le finalità giornalistiche del trattamento dei dati raccolti, come stabilito dai primi due articoli del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica:

 

 

 

Art. 1 - Principi generali

 

 

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

 

 

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96*.

 

 

Art. 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

 

 

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96* rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96*.

 

 

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96*. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96*.

 

 

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96*.

 

 

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

 

 

 

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

 

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento potrebbe comportare qualche novità negli adempimenti che i giornalisti, come tutti i professionisti, sono tenuti a mettere in atto per tutelare i dati forniti dai loro clienti (pensiamo, ad esempio ad un giornalista che svolga attività di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi per conto di un committente ecc.). 

 

Su questo fronte, l’Ordine si è già attivato per chiedere un parere al Garante per la Privacy.