Documento di indirizzo del Consiglio Nazionale per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. Decisione CNOG 17 giugno 2009

Lunedì 10 Marzo 2014

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DOCUMENTO DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PUBBLICISTI

(Decisione CNOG 17 giugno 2009)


PREMESSA: La professione giornalistica è profondamente mutata negli anni che sono trascorsi dall’approvazione della legge 69/1963. I principi su cui essa si fonda sono validi oggi come allora, ma la struttura delle redazioni e l’articolazione delle mansioni hanno subito sostanziali modifiche. Per l’accesso all’elenco dei professionisti – in attesa di una radicale riforma da tempo sollecitata da parte dell’Ordine e di altri organismi di categoria – si è provveduto con interpretazioni dell’art. 34 che hanno consentito un più esteso riconoscimento della pratica giornalistica e, contemporaneamente, l’obbligatorietà della frequenza a corsi di preparazione che precedono l’esame.

Procedure nuove risultano necessarie anche per l’accesso all’elenco dei pubblicisti. In particolare perché nel frattempo è stato riconosciuto il loro diritto ad assumere la direzione responsabile di una testata, e a far parte integrante del lavoro redazionale. Pur nella distinzione tra i due elenchi, si è realizzata cioè una convergenza progressiva tra pubblicismo e professionismo; per le responsabilità, il rispetto delle leggi e delle norme deontologiche - compreso il divieto di fare pubblicità - i doveri dei giornalisti sono totalmente identici, senza distinzione tra un elenco e l’altro. Una risposta piena alle nuove esigenze potrà derivare soltanto da una riforma legislativa, tuttavia alcuni adeguamenti risultano possibili anche nel quadro normativo ancora vigente.

LA PROCEDURA DOVRA’ UNIFORMARSI AI SEGUENTI INDIRIZZI
Per iniziativa del Consiglio regionale, o eventualmente a dimensione interregionale, saranno tenuti periodicamente corsi di formazione per i futuri giornalisti dedicati in particolare al complesso delle norme deontologiche che la categoria si è data, oltre che al quadro legislativo che concerne la professione (Costituzione della Repubblica; diritto all’informazione e libertà di stampa; legge istitutiva dell’Ordine e distinzione tra informazione e comunicazione, con particolare riferimento al divieto di fare pubblicità; legge sulla stampa; legge sulla privacy, Carta dei doveri più tutte le specifiche settoriali come quelle per l’informazione economica e lo sport, Carta di Treviso, Carta di Roma,). Complessivamente si tratta di gran parte delle materie delineate nei moduli 1 e 2 del Progetto elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico per la preparazione dell’esame dei professionisti.

Una formulazione “di base” di tali corsi dovrà essere elaborata a cura del Consiglio Nazionale e fornita ai Consigli Regionali, che potranno adattarla alle proprie esigenze o anche ampliarla, in un quadro di riferimento nazionale.

Tali corsi dovranno essere rivolti a chi richiede l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti, avranno carattere obbligatorio, e si concluderanno con la certificazione che siano stati seguiti con diligenza e con profitto. Per non ritardare l’iter di valutazione delle domande di iscrizione si dovrà prevedere che ai corsi si possa accedere prima del compimento dei due anni di attività giornalistica di collaborazione. E’ opportuno prevedere che i corsi possano essere seguiti on-line da chi non abbia la possibilità di intervenire di presenza per ragioni di distanza o di orario. I corsi on-line potranno essere curati direttamente dall’Ordine regionale, o elaborati a livello nazionale per essere messi a disposizione sul web; dovranno contenere sistemi di certificazione della frequenza e un accesso, in forma riservata, a funzioni di test per la verifica e la auto-verifica dell’apprendimento.

A parte l’istruttoria della pratica per l’iscrizione, che dovrà verificare l’adeguatezza e la continuità del lavoro svolto, in coerenza con l’ultimo comma dell’art.34 del Regolamento (“il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati”), il Consiglio provvederà a convocare il richiedente per una illustrazione dell’attività e del materiale giornalistico prodotto; tale colloquio, che il Consiglio regionale potrà eventualmente delegare ad una apposita commissione, farà riferimento al materiale allegato alla domanda di iscrizione, e potrà concernere anche le conoscenze sulle materie legislative e deontologiche trattate nei corsi.

La deliberazione del Consiglio regionale relativa all’iscrizione sarà in ogni caso adottata in camera di consiglio.


Note esplicative e linee di attuazione della procedura di accesso all’elenco dei pubblicisti


Lo schema dei corsi sarà fornito dal Consiglio nazionale

Gli argomenti principali saranno:

- Cenni storici sul giornalismo e sulla conquista della libertà di stampa
- Diritto all’informazione, Costituzione, leggi che regolano il giornalismo, responsabilità penali e civili
- Separazione tra informazione e comunicazione (divieto di pubblicità)
- Deontologia (Carta dei Doveri, Carta di Treviso, Carta di Roma, norme settoriali per giornalismo economico, sportivo, ecc) e leggi sulla privacy
- Diritto d’autore, rapporti economici che ne derivano
- Rapporti con le fonti, ruolo e funzione degli uffici stampa

(più eventuali argomenti ulteriori da individuare)

I corsi potranno svolgersi in modo “concentrato” (una o due giornate a tempo pieno). La frequenza dovrà essere certificata

Nel caso dei corsi on-line, da attivare come sostitutivi dei corsi di presenza per coloro che non siano in grado per impedimenti oggettivi di frequentarli, il Consiglio Nazionale fornirà uno schema base agli Ordini regionali, i quali potranno poi integrarlo.

L’on-line dovrà prevedere che si accerti l’uso effettivo del corso di formazione, e si testi l’apprendimento (indicativamente con il metodo dei quiz).

In quei casi particolari in cui risulti palese che le conoscenze siano già in possesso del soggetto richiedente (es. un esperto di diritto per la parte che riguarda Costituzione e leggi sulla stampa) il Consiglio Regionale potrà decidere di esentarlo dai moduli del corso che sarebbero superflui.

Il colloquio rientra perfettamente nell’ambito di ciò che indica l’ultimo comma dell’art. 34 del Regolamento (“Il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati”). Proprio attraverso il colloquio questi elementi potranno essere ottenuti, e si eviterà anche che la pratica di ammissione all’albo sia affidata ad una procedura esclusivamente burocratica.

Resta inteso che le modalità concrete del colloquio con il candidato potranno essere definite da ciascun Consiglio regionale, anche se si ritiene opportuno che ciò avvenga in termini di collegialità.

Poiché non sarà possibile rendere le materie dei corsi oggetto di un vero e proprio esame, è indispensabile che la frequenza, in una forma o nell’altra, risulti certificata, e che i tutor attestino che il corso è stato seguito con profitto. Anche nel caso di corsi on-line occorrerà dunque che si prevedano la verifica dell’effettiva utilizzazione, e la constatazione di un proficuo apprendimento.