Regolamento in materia di annotazione e di pubblicazione dei provvedimenti
Art. 1
Annotazione sull’Albo delle sanzioni disciplinari
- Sono annotate sull’Albo le sanzioni disciplinari stabilite dalla Legge n. 69/1963 ossia avvertimento, censura, sospensione e radiazione.
- L’Ordine regionale prende atto e procede all’annotazione del dispositivo del provvedimento definitivo comunicato dal Consiglio di disciplina territoriale ovvero dal Consiglio di disciplina nazionale ovvero dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di impugnazione.
Art. 2
Annotazione sull’Albo dei provvedimenti amministrativi che incidono sull’esercizio della professione
- Il dispositivo che incide sull’esercizio dell’attività giornalistica è annotato sull’Albo nel seguente modo:
- con decorrenza dalla data del provvedimento di cui all’art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963;
- con decorrenza dalla data di notifica per le delibere di sospensione ex art. 16, comma 7-bis, del D. L. n. 185/2008 convertito con modificazione dalla L. n. 2/2009.
Art. 3
- Per dispositivo s’intende l’indicazione della data della riunione, della tipologia del provvedimento amministrativo o della sanzione disciplinare.
Art. 4
Modalità di annotazione e pubblicazione della sospensione
In caso di sospensione disciplinare oppure di sospensione prevista ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963, oltre al dispositivo sono indicati il giorno iniziale e quello finale della sospensione medesima.
Art. 5
Permanenza della pubblicazione
- La sanzione dell’avvertimento resta pubblicata sull’Albo per 6 mesi.
- La sanzione della censura resta pubblicata sull’Albo per 1 anno.
- La sanzione della sospensione resta pubblicata sull’Albo per 2 anni, successivi alla durata.
- La sanzione della radiazione resta pubblicata sull’Albo per 5 anni decorsi i quali si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall’Albo.
- La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull’Albo per il tempo della sua durata.
- La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell’Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico.
- Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinali restano annotati nel fascicolo dell’iscritto detenuto dall’Ordine regionale di competenza.
Art. 6
Norma di chiusura
- Le norme sull’annotazione e pubblicazione del presente regolamento sono efficaci per tutti i provvedimenti emessi, tenuto conto del diritto all’obblio di cui all’art. 5 del presente Regolamento.
Venezia, 26 febbraio 2024