Regolamento in materia di annotazione e di pubblicazione dei provvedimenti

Art. 1

Annotazione sull’Albo delle sanzioni disciplinari

  1. Sono annotate sull’Albo le sanzioni disciplinari stabilite dalla Legge n. 69/1963 ossia avvertimento, censura, sospensione e radiazione.
  2. L’Ordine regionale prende atto e procede all’annotazione del dispositivo del provvedimento definitivo comunicato dal Consiglio di disciplina territoriale ovvero dal Consiglio di disciplina nazionale ovvero dall’Autorità Giudiziaria, nel caso di impugnazione.

Art. 2

Annotazione sull’Albo dei provvedimenti amministrativi che incidono sull’esercizio della professione

  1. Il dispositivo che incide sull’esercizio dell’attività giornalistica è annotato sull’Albo nel seguente modo:
  2. con decorrenza dalla data del provvedimento di cui all’art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963;
  3. con decorrenza dalla data di notifica per le delibere di sospensione ex art. 16, comma 7-bis, del D. L. n. 185/2008 convertito con modificazione dalla L. n. 2/2009.

Art. 3

  1. Per dispositivo s’intende l’indicazione della data della riunione, della tipologia del provvedimento amministrativo o della sanzione disciplinare.

 Art. 4

Modalità di annotazione e pubblicazione della sospensione

 In caso di sospensione disciplinare oppure di sospensione prevista ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963, oltre al dispositivo sono indicati il giorno iniziale e quello finale della sospensione medesima.

 Art. 5

Permanenza della pubblicazione

  1. La sanzione dell’avvertimento resta pubblicata sull’Albo per 6 mesi.
  2. La sanzione della censura resta pubblicata sull’Albo per 1 anno.
  3. La sanzione della sospensione resta pubblicata sull’Albo per 2 anni, successivi alla durata.
  4. La sanzione della radiazione resta pubblicata sull’Albo per 5 anni decorsi i quali si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall’Albo.
  5. La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull’Albo per il tempo della sua durata.
  6. La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell’Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico.
  7. Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinali restano annotati nel fascicolo dell’iscritto detenuto dall’Ordine regionale di competenza.

 Art. 6

Norma di chiusura

  1. Le norme sull’annotazione e pubblicazione del presente regolamento sono efficaci per tutti i provvedimenti emessi, tenuto conto del diritto all’obblio di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

Venezia, 26 febbraio 2024