IL GIORNALE TELEMATICO NON E' SOGGETTO A REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE

 

L'obbligo di registrazione per il giornale on line e' previsto solo dalla L. n. 62/2001 ai soli fini delle provvidenze economiche. Cassazione 10 maggio 2012 - 13 giugno 2012 n. 23230

 
L’informazione online non è soggetta alla legge sulla stampa (L.47/1948 e succ. modif.) in quanto il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L.47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
 
Anche la normativa di cui alla L. 7 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
 
E' questa in sostanza la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n. 23230.
 
I giornali online non hanno quindi alcun obbligo di registrare la propria testata in Tribunale  in quanto non rispondono alle condizioni ritenute essenziali dalla Legge 47 del 1948 per definire un prodotto stampa.