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Coronavirus, il dovere di un'informazione corretta e rispettosa

Mercoledì 25 Marzo 2020

L'Ordine dei giornalisti del Veneto ricorda a tutti i colleghi - in particolare ai direttori responsabili e ai giornalisti che ricoprono ruoli di vertice nelle testate - il dovere deontologico di garantire un'informazione corretta e rispettosa della dignità delle persone (anche se deceduti), evitando altresì di alimentare un clima di esasperazione e paura, nonché un’ingiustificata caccia all’untore.

La giurisprudenza è consolidata nell'estendere il diritto alla privacy anche dopo la morte e cautela nel fornire informazioni sulla salute e sui dati sanitari - coperti da riservatezza - deve essere superiore al normale nel caso specifico, in quanto il coronavirus è malattia contagiosa e ciò può far sorgere atteggiamenti discriminatori o persecutori nei confronti anche di parenti e persone vicine.
Il diritto di cronaca ha inoltre come limite il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione: dunque, se le notizie non sono di rilevante interesse pubblico o sociale e riguardanti persone note o che esercitano funzioni pubbliche, non tutti i dati – specie se particolari come quelli sulla salute - possono essere legittimamente divulgati.

GARANTE PRIVACY
Il Garante si è espresso più volte in passato circa il divieto di indiscriminata diffusione di dati relativi alla salute, anche di persone decedute. Si rammentano al proposito i moltissimi provvedimenti presi a tutela delle persone ammalate e/o decedute a causa della sindrome di Creutzfeldt-Jakob ove si sottolineava che “la diretta identificazione dell´interessato in pubblico mediante indicazione delle generalità ... non risulta nel caso concreto giustificata dal punto di vista dell´«essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»“ e che “la tutela della sfera privata e della dignità della persona non viene meno con il decesso della stessa” . Sul punto vedasi i Provvedimenti Garante: 7 febbraio 2002 Doc-Web 46079; 23 novembre 2005 Doc-Web 1225898; 29 novembre 2007 Doc-Web 1478083; 6 dicembre 2007 Doc-Web 1478059. I PROVVEDIMENTI

LA CASSAZIONE
Si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione civile (v. Cass. 16311/18) che ha confermato la condanna di giornalisti ed editore in quanto è stata ritenuta illecita la diffusione di una notizia relativa alla malattia di un soggetto deceduto, alla quale malattia si è ricollegata l’informazione di un analogo stato di malattia di persone vive sue parenti; situazione che può avere analogie con l'attuale situazione di contagio da coronavirus. Secondo i giudici della Suprema Corte, il fatto che la notizia riguardi una persona deceduta non solleva il giornalista dall’assicurare le medesime garanzie dovute alle persone in vita; inoltre, si deve tener conto della possibilità di collegamento di quanto scritto con altri soggetti, soprattutto con riguardo a malattie infettive o trasmissibili geneticamente.

TITOLI CORRETTI, NO ALLO SPETTACOLO
Da evitare il ricorso a titoli e immagini sensazionalistiche, soprattutto sui siti Internet: all’immediatezza della notizia va privilegiata la verifica della sua fondatezza per non rilanciare le tante “bufale” che stanno circolando in Rete. Il giornalista ha una precisa responsabilità: ne va della credibilità e autorevolezza delle testate.

UN UTILE VADEMECUM

L'Ordine dei giornalisti del Veneto ha realizzato un breve vademecum con le regole deontologiche in materia di trattamento di dati, in particolare di quelli connessi alla salute personale, con la principale giurisprudenza in materia, inclusi i pronunciamenti del garante per la Privacy. Leggi


APPELLO CPO FNSI, ODG, USIGRAI E GIULIA GIORNALISTE: BASTA FAKE NEWS

«Dallo scoppio dell'emergenza assistiamo a una violenta recrudescenza del fenomeno - osservano le Commissioni pari opportunità - Le donne sono le principali vittime del linguaggio d'odio. E le giornaliste che trattano temi "sensibili" sono due volte vittime, l'aggressione via social si fa violentissima». Leggi

 

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