Ti trovi qui

Home > News > Par condicio, alcuni chiarimenti su tempistica e territorialità

Par condicio, alcuni chiarimenti su tempistica e territorialità

Giovedì 30 Maggio 2019

L’Ordine dei Giornalisti del Veneto ha ricevuto richiesta di chiarimenti, da parte di alcuni Enti Locali, riguardo all’interpretazione dell’art.9 della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), che recita: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

I dubbi riguardano sia l’ambito di applicazione temporale (se fino al ballottaggio) che territoriale dei divieti.
Per quanto riguarda l’applicazione temporale, la Nota dell’Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse del 20 marzo 2012 (prot. n. 13136) in riscontro alla richiesta del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisa che “fino alla data prevista per la votazione per gli eventuali ballottaggi per l’elezione diretta dei sindaci, in cui si chiuderanno le operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Interviene però a mitigare la norma l’applicazione territoriale: “Sebbene la formulazione dell’art. 9 non consenta di individuare alcuna distinzione, sotto il profilo dell’estensione del divieto, a seconda che la pubblica amministrazione sia interessata o meno dalla competizione elettorale in corso di svolgimento, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), nel caso di consultazioni elettorali di carattere locale, ha ritenuto che “il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 trovi utile applicazione esclusivamente con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative”.
L’Agcom estende il divieto agli enti locali territorialmente confinanti a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, ravvisando “l’esigenza di assicurare l’imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica”.
 

Quote Albo 2024

Fino al 31 gennaio 2024
Professionisti e Pubblicisti 120 € [pensionati anzianità (dopo i 67 anni), vecchiaia o invalidità 60 €]
Praticanti e Giornalisti Stranieri 120 €
Iscritti Elenco Speciale 190 €
Autocertificazione Pensionati
Ordine giornalisti del Veneto
- C/C Bancario Crédit Agricole FriulAdria IBAN IT84D0623002045000015123784
- PagoPA (istruzioni)
Dal 1 febbraio più mora e spese

Le testate venete

SCARICA