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PENSIONATI AL LAVORO, I LIMITI STABILITI DALLA CARTA DI FIRENZE

Martedì 30 Luglio 2019

Sulla base di quanto stabilito dalla Carta di Firenze, approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti l'8 novembre del 2011 e parte integrante, all'Allegato 5, del Testo unico dei doveri del giornalista, i giornalisti in pensione non possono continuare a lavorare per la stessa azienda di cui erano dipendenti "per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto".


L'articolo 2 della Carta di Firenze, intitolata "Collaborazione tra colleghi", fa obbligo agli "iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico" di "vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l’espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto".

La violazione di queste, e delle altre regole inserite nella Carta di Firenze, nonché di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 69/1963, comporta una possibile sanzione sul fronte disciplinare.

L'Ordine dei giornalisti del Veneto richiama pertanto tutti i colleghi iscritti all'Albo regionale alla necessità di attenersi alle prescrizioni contenute dalla Carta di Firenze e annuncia l'avvio di un monitoraggio con l'obiettivo di sottoporre al Consiglio di disciplina le situazioni che dovessero concretizzare una violazione dei doveri professionali.

 

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