Giovedì 01 Aprile 2021
I dati di una vittime di violenza sessuale possono essere pubblicati soltanto se essenziali per l'informazione. Il diritto di cronaca, infatti, non deve “eccedere” rispetto alla finalità dell'informazione, fornendo i dati della vittima quando non sono essenziali. Lo scrive la Corte di Cassazione civile nell'ordinanza n. 4690/2021 con cui ha annullato la sentenza che aveva dato ragione ad un giornalista veneto, disponendo un nuovo processo di fronte al Tribunale di Venezia, il quale "argomentare sulla circostanza se le generalità della parte offesa avessero o meno una rilevanza pregnante nella vicenda e se la citazione delle generalità della persona offesa fosse eccedente rispetto all'esigenza di informare sulla vicenda in questione, oppure se lo stesso scopo si sarebbe potuto ottenere senza le generalità complete che nulla avrebbe tolto al valore della notizia".
La vicenda riguarda un articolo concernente un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. Nell'articolo furono citati sia il nome del marito, sia quello della moglie, la quale ha chiesto un risarcimento per i danni sofferti a causa della pubblicazione a sua dire illecita del suo nome.
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