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Il Tar: le rassegne stampa violano il diritto d'autore

Mercoledì 14 Aprile 2021

La rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima. Lo ha sancito il Tribunale amministrativo del Lazio in due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi presentati da l’Eco della Stampa contro le ordinanze con cui l’ Agcom ingiungeva alla società di rimuovere dal proprio servizio stampa le opere digitali di carattere editoriale (con tanto di clausola di riproduzione riservata), nonché a interrompere la riproduzione degli articoli.
I giudici del Tar hanno ritenuto infondati tutti i motivi sollevati dai ricorsi, concentrandosi sulla questione della violazione della legge sul diritto d’autore. «L’Agcom ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d’autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione», scrivono i giudici del Tar nelle sentenze numero
04260/2021 e 04263/2021.

Secondo il Tar la rassegna stampa «con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima». Si tratta, infatti, di un’attività che non ha nulla a che fare con «un’autonoma opera dell’ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui»; un'attività «svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità».

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