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Patrocinio

Venerdì 14 Marzo 2014

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

  

Art. 1 - PATROCINIO

  1. Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto può concedere il patrocinio a manifestazioni e iniziative senza finalità di lucro a carattere locale o nazionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione.
  2. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio regionale dell’Ordine. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio regionale almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando nella stessa i contenuti, gli obiettivi ed il periodo di svolgimento della manifestazione. Nella richiesta deve essere dichiarato che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza finalità di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio regionale deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa.
  3. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

Art. 2 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

  1. Ai fini del conferimento del patrocinio, viene acquisito il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere, in cui siano precisati gli obiettivi, i destinatari degli interventi, gli eventuali ulteriori patrocini, le modalità attuative, il periodo di svolgimento e quanto altro utile a valutare la rilevanza e l’interesse sociale, culturale e scientifico dell’iniziativa. Le richieste di patrocinio che non rispondono ai requisiti ed alla documentazione prevista dalla presente normativa non vengono prese in considerazione. Può inoltre essere richiesta la seguente documentazione:
    1. Il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, con la specificazione del progetto complessivo in cui l’iniziativa si inserisce;
    2. copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.
  2. Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto prende in esame unicamente le domande di patrocini non onerosi.
  3. La decisione del Consiglio regionale di concessione del patrocinio è comunicata al soggetto richiedente entro 10 giorni.

Art. 3 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE

In caso di urgenza il patrocinio è concesso direttamente dal Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta utile.

 

Scarica il fac-simile della richiesta di patrocinio

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