++Aspiranti pubblicisti. Attenzione alle collaborazioni che promettono l'iscrizione all'albo++
Da più di qualche mese giungono sia al Consiglio regionale che al Consiglio nazionale numerose segnalazioni di offerte di collaborazioni retribuite o anche solo a titolo gratuito, con testate telematiche e/o cartacee, nonché di frequenza a corsi di formazione a pagamento con eventuale stage, che indicano la possibilità di iscrizione all'elenco Pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti.
In alcuni casi, addirittura, si propone la partecipazione alle associazioni che promuovono la testata, con relativo pagamento di quote.
Spesso vengono fornite agli aspiranti collaboratori notizie evasive e poco puntuali sulla retribuzione, sul numero di articoli da redigere, sulla tipologia di contratto proposto (co.co.pro, cessione di diritti d'autore, ecc.) e sulla documentazione fiscale rilasciata dall'organizzatore.
L'Ordine dei giornalisti consiglia agli aspiranti pubblicisti la massima prudenza e invita a richiedere sempre ogni utile informazione, diffidando da atteggiamenti reticenti.
In caso di assenza di risposte chiare ed esaustive si invita a documentarsi preventivamente presso l'Ordine regionale territorialmente competente per eliminare ogni dubbio in ordine alla serietà dell'iniziativa editoriale.
A tale riguardo, si riporta il contenuto dell'art. 35 della legge professionale 69 del '63:
Art. 35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.
Si fa in ogni caso presente che l'Ordine dei giornalisti si riserva di verificare se le collaborazioni prestate ai fini dell'iscrizione rispondano ai requisiti di legge nonché di valutare che la documentazione prodotta sia non solo formalmente ma anche sostanzialmente in regola.