L'Ordine

LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

La professione di giornalista in Italia è regolata da una legge dello Stato: la legge 3 febbraio 1963 n. 69. Questa legge prevede che l'attività giornalistica sia un'attività intellettuale a carattere professionale, caratterizzata quindi da quell'elemento di "creatività" che fa del giornalista non un impiegato o un operatore esecutivo, ma, appunto, un professionista. La legge riconosce poi la rilevanza sociale del giornalismo e impone, a chi lo eserciti in forma professionale, di iscriversi obbligatoriamente in un Albo dettandone condizioni e modalità; tutto ciò, soprattutto a garanzia della pubblica opinione e del lettore che è il destinatario dell'informazione. La legge, inoltre, prevede l'autogoverno della categoria, la gestione dell'Albo affidata cioè a giornalisti che siano eletti democraticamente dalla categoria.

LA LEGGE

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 69/63 (D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 - D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 - D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384)
I principi introdotti dalla legge n. 69/63 prevedono, da un lato, un particolare regime d'accesso e di svolgimento dell'attività giornalistica; dall'altro la configurazione strutturale dell'Ordine professionale, con l'attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., ai suoi organismi di articolazione.
La disciplina sull'attività prevede:
a} l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi voglia assumere il titolo ed esercitare la professione di giornalista;
b) la definizione dei diritti e dei doveri inerenti allo status di giornalista e la corrispondente previsione dei poteri disciplinari e delle sanzioni, quali l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e la radiazione dall'Albo;
c) la suddivisione dei giornalisti che svolgano l'attività in forma professionale in due categorie: quella dei "professionisti" e quella dei "pubblicisti": la prima, composta da coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica; la seconda, da coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad altre professioni o impieghi. A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell'Albo in due elenchi;
d) la previsione e la disciplina della "pratica giornalistica", il cui svolgimento, per almeno 18 mesi di tempo, è posto come condizione per l'accesso all'elenco dei "professionisti", e la corrispondente istituzione di un apposito registro dei praticanti;
e) la previsione di una speciale prova di idoneità professionale;
f) l'istituzione di elenchi speciali per i giornalisti stranieri, e per i direttori di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.
La disciplina "strutturale", cioè l'autogoverno, si realizza invece attraverso l'artlcolazione dell'Ordine in due gradi di organi: il primo, costituito dai Consigli regionali o lnterregionall, eletti su base territoriale dagli iscritti; il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine, formato da membri eletti in sede regionale, ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.

L'ORDINE

L'Ordine dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963) ed ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del 0lg5 29/1993, oggi Olgs n. 165/2001). L'Ordine dei Giornalisti è sottoposto alla Vigilanza del Ministero della Giustizia (art. 24 della legge 69/1963).
Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo, e prowede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea (per l'approvazione annuale dei bilanci e, ogni tre anni, per il rinnovo delle cariche, ndr);
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.