Cronaca: garantire sempre riservatezza bambino malato, anche se c’e’ il consenso dei genitori
Il minore va tutelato da forme di comunicazione lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità
(Dalla NL del Garante Privacy N.415 del 27 maggio 2016)
No a troppe informazioni che rendono identificabile un bambino malato. Il diritto del minore alla riservatezza prevale sul diritto di cronaca e neanche il consenso dei genitori autorizza il giornalista a riportare informazioni che possano nuocere al suo sviluppo. Lo ha ribadito [doc. web n 5029484] il Garante privacy nel definire un'istruttoria avviata d'ufficio a seguito della pubblicazione su alcune testate di diversi dati identificativi di una bambina (fotografie, il nome, il luogo di residenza, l'età, il nome e il cognome della madre, il nome della scuola frequentata), associati a precise indicazioni della patologia di cui soffre. Il Garante ha tuttavia ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento inibitorio, poiché le testate, appena avuta notizia dell'avvio dell'istruttoria, hanno eliminato gli articoli dalla rete o oscurato i dati che rendevano identificabile la bambina.
La vicenda descritta negli articoli affronta, a parere dell'Autorità, un tema di indubbio interesse pubblico, riguardando il dibattito in corso sul rapporto rischi benefici delle vaccinazioni. Nel riportare la notizia, i giornalisti devono però tener conto delle regole che disciplinano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali e delle garanzie poste a tutela dei più piccoli. In particolare, quelle del codice deontologico e della Carta di Treviso che considerano il diritto del minore alla riservatezza primario rispetto al diritto di cronaca e stabiliscono che in caso di bambini malati, il giornalista deve porre "particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende" per evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità.
E, anche se in questo caso la diffusione di dati personali è avvenuta con il consenso dei genitori, questo elemento, sottolinea l'Autorità, non è di per sé sufficiente a legittimare l'identificabilità del minore. Il consenso parentale non esime infatti il giornalista dal valutare il potenziale pregiudizio che può derivare dalla pubblicazione di informazioni così dettagliate. Il giornalista è chiamato ad adottare le cautele di volta in volta più opportune per tutelare il minore, senza per questo abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività. Tale principio, più volte affermato dall'Autorità, trova conferma anche nella Carta di Treviso, secondo cui, "a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori, il minore non va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità".